| Abolizione ICI : ecco alcuni chiarimenti |
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| Tasse - Varese |
| Sabato 31 Maggio 2008 00:00 |
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Considerato l’approssimarsi della scadenza, il 16 giugno prossimo, della rata di acconto ICI per l’anno 2008 e vista l’incertezza normativa intorno alla portata delle esenzione ICI sulla prima casa, frutto di un decreto ancora in corso di pubblicazione, si rendono necessarie alcune precisazioni. In primo luogo, è opportuno informare che la spedizione dei bollettini (la cui postalizzazione avviene normalmente verso la metà del mese di maggio) proprio a causa dell’incertezza normativa, è stata semplicemente sospesa per evitare che i contribuenti ricevessero informazioni non corrette e soprattutto, per coloro ai quali l’Ufficio invia il calcolo dell’imposta da versare, per non predisporre bollettini precompilati che, alla luce della novità normativa, sarebbero stati da rideterminare e, nella maggior parte dei casi, addirittura da annullare. Per quanto attiene la ratio fondamentale della portata normativa del decreto in corso di pubblicazione, questa consiste nell’esenzione da ICI, a decorrere dal 2008, dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (intendendosi per tale, ai sensi del secondo comma dell’art. 8 del D.lg. 504/92, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica) e delle sue pertinenze (come box e cantine). Per espressa previsione normativa, sono esclusi dal beneficio fiscale gli immobili di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e le loro pertinenze, che di conseguenza continueranno a pagare l’ICI applicando l’aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione comunale (pari ad € 104,00 annue). Dalla bozza di decreto e dagli articoli apparsi sulla stampa specializzata sembra che beneficeranno dell’esenzione anche le unità immobiliari assimilate, per legge e in base al Regolamento Comunale, all’abitazione principale. Di conseguenza, se quanto contenuto nella bozza verrà confermato poi dal testo normativo ufficiale, l’ICI per il Comune di Varese non sarà più dovuta, a decorrere dal 2008, anche dalle seguenti fattispecie: immobile (incluse pertinenze) di proprietà del coniuge separato o divorziato, assegnato all’altro coniuge, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altra unità in Varese adibita ad abitazione principale; unità immobiliari (incluse pertinenze) di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi delle case popolari; alloggio (e pertinenze) posseduto a titolo di proprietà o usufrutto (non locato a terzi) da anziani o disabili che a seguito di degenza permanente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero (es:case di riposo). Per quanto attiene gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale (assimilati, ai sensi dell’art.10 del vigente “Regolamento per la disciplina dell’applicazione dell’Imposta comunale sugli immobili”, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata e non anche della detrazione) e quelli locati ai sensi dell’art.2, comma 3, della legge 431/98 (sulla base dell’accordo sottoscritto in sede locale in data 30/07/2003, prot. n° 36619) l’imposta continuerà ad essere dovuta con l’applicazione dell’aliquota del 4per mille e senza detrazione, come determinato dal Consiglio Comunale in data 29/03/2007 (deliberazione n°10) in sede di approvazione delle aliquote per l’anno 2007 che, per effetto del comma 169 dell’articolo unico della legge 296/06, si intendono automaticamente prorogate per l’anno 2008. Infine, si rendono opportuni dei suggerimenti per coloro che, avvalendosi dell’assistenza fiscale del sostituto di imposta, abbiano già presentato il modello 730/2008 chiedendo di ridurre l’eventuale rimborso di luglio e agosto per destinare parte del credito al pagamento dell’ICI sulla prima casa. In questi casi è possibile correggere la dichiarazione presentando un modello 730/2008 integrativo oppure un Unico Persone Fisiche 2008 correttivo o integrativo. In ogni caso, coloro che avessero già effettuato il versamento dell’ICI relativamente alle fattispecie per le quali, sulla base della novella legislativa, il tributo non risulta più dovuto potranno, entro il termine di decadenza di 5 anni dalla data del pagamento, chiedere la restituzione della somma presentando, al competente Ufficio ICI, istanza di rimborso in carta libera (anche per mezzo del modello disponibile sul portale del Comune di Varese) alla quale dovrà essere allegata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento (ovvero, copia conforme all’originale del bollettino di conto corrente postale o dell’F24, debitamente quietanzati). L’ ufficio I.C.I. del Comune di Varese (Tel. 0332/255.536, fax 0332/255.538 e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo ) è a disposizione dei cittadini per effettuare, il conteggio dell’imposta da versare, relativamente agli immobili siti in Varese, nella sede di Via Foresio n°5- nei seguenti orari di apertura: DAL 20 AL 30 MAGGIO dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 DAL 3 AL 13 GIUGNO dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.00 dalle ore 14.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 sabato 14 giugno dalle ore 8.30 alle 12.00 |






