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Scritto da Redazione
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Mercoledì 10 Marzo 2010 21:54 |
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In occasione dello sciopero nazionale di quattro ore proclamato per venerdì 12 marzo dalla Cgil, i treni dei servizi suburbano e regionale gestiti da Trenitalia-LeNORD circoleranno secondo le seguenti modalità. Sulle linee del ramo LeNORD di Trenitalia-LeNORD (Milano-Asso, Milano-Como, Milano-Novara, Milano-Varese-Laveno, Milano-Malpensa e Brescia-Iseo-Edolo) le corse saranno garantite da inizio servizio fino alle 20. Tra le 20 e la mezzanotte, i treni di queste linee potranno subire ritardi e soppressioni parziali o totali. Per il Malpensa Express, durante gli orari dello sciopero saranno istituite corse sostitutive senza fermate intermedie con partenza agli stessi orari del treno. Per quanto riguarda il ramo Trenitalia di Trenitalia-LeNORD i treni saranno garantiti da inizio servizio alle 14 e dalle 18 a fine giornata. Tra le 14 e le 18, le corse potranno registrare ritardi o soppressioni.
Fonte Virgilio Notizie
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Parere Legale
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Scritto da Chicco Rossi
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Mercoledì 10 Marzo 2010 09:50 |
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Sono sempre di più i semafori che vanno a braccetto con i famigerati Photored. Abbiamo chiesto alla nostra consulente legale, Avv. Barbara Bigatti, un parere sulla reale attendibilità della documentazione prodotta da questi "paparazzi" indesiderati.
Una recente sentenza della corte di Cassazione n. 73388/2009 del 26 marzo 2009 ha ritenuto che in caso di accertata violazione dell’attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possano risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni.
La sentenza in sintesi ha ritenuto di distinguere l’ipotesi di infrazione rilevata a mezzo di autovelox, per la quale non sempre è possibile la contestazione immediata, stante per l’appunto l’eccesso di velocità con cui procede il mezzo e l’eventuale pericolo nel fermarlo, da quella di attraversamento di incrocio con luce rossa, che al contrario lascerebbe presupporre una velocità non elevata e situazioni le quali potrebbero essere ricondotte nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative solo grazie alla presente di agenti in loco, quali ad esempio il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.
L’apparecchio di rilevamento, il c.d. Photored, si limita a fotografare la situazione senza verificare le circostanze del caso concreto. La mancanza di agenti in loco non consente quindi di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera consentendo possibili equivoci non risolvibili con certezza.
Pertanto nel caso di accertata violazione dell’attraversamento dell’incrocio con luce rossa è possibile intraprendere ricorso avanti al Giudice di Pace entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della multa fondandolo sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione.
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Scritto da Redazione
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Venerdì 05 Marzo 2010 20:56 |
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Sabato 6 Marzo, alle ore 18.00 presso l’ex cinema Rivoli, sarà possibile partecipare gratuitamente alla prima proiezione italiana di ‘Caos Totale’, film-documentario del critico varesino Maurizio Fantoni Minnella. Quanto tempo ha richiesto la lavorazione della pellicola? Gianluca Dall’Osto (operatore) ed io abbiamo speso una decina di giorni solo per filmare, arrivando ad un totale di quasi nove ore di girato. Una volta finita questa parte di lavoro, io e Luca Morselli abbiamo iniziato il montaggio, scegliendo le parti più indicative ed allo stesso tempo più evocative, arrivando ad una durata di 90 minuti. In totale, questo progetto ha richiesto circa poco più di due mesi.
Il tuo progetto iniziale era però differente. Il film doveva nascere come cronaca della Freedom March a Gaza. Siamo partiti a dicembre (2009) alla volta del Cairo, dove il gruppo di manifestanti italiani si è unito agli altri partecipanti del resto del mondo. Dopo due giorni abbiamo capito che sarebbe stato impossibile entrare nella striscia, e in quel momento ho deciso di cambiare rotta radicalmente, decidendo di filmare quello che stava accadendo.
Cambiando progetto si cambia anche il senso. Che nuovo valore ha acquistato l’opera? Il film è diventato il testimone di una marcia fallita e degli impedimenti che sono stati creati. E’ la storia di un vergognoso scandalo politico mai denunciato, l’impossibilità di circa un migliaio e mezzo di manifestanti di poter far valere i propri diritti. Quello che vediamo sullo schermo è un’esperienza umana, basti pensare al fatto che non ci era stato neppure concesso di uscire dal Cairo, quasi fossimo dei criminali in gabbia.
Cosa ti aspetti dal pubblico? Il mio auspicio è che le persone vedano il film non solo come una testimonianza in diretta, ma anche come un racconto sulla perdita delle utopie e sulle spaccature del mondo occidentale. Nel film infatti vediamo come noi, popolazioni del primo mondo, ci mettiamo a confronto con le persone di quello che viene definito terzo, e fuoriesce come spesso, pur seguendo un fine comune, ci disperdiamo nella nostra stessa dialettica autodistruttiva.
Perché per la prima hai scelto Varese? E’ la città in cui sono vissuto e in cui lavoro. Anche chi mi ha aiutato da un punto di vista tecnico, come il montatore e l’operatore, sono varesini, esattamente come le associazioni che mi hanno finanziato. Abbiamo scelto una sala pubblica, per l’evento, e abbiamo voluto che fosse gratuito. Dopo questa prima, la pellicola verrà proiettata a Genova, Milano, Torino, Pisa, Novara e molto probabilmente a Bologna.
Ci saranno altri progetti, per il futuro? Per adesso, come associazione FreeZone, stiamo valutando le possibilità che il genere cinematografico del documentario ci mette a disposizione. Abbiamo diverse idee, ma in questo momento vogliamo concentrarci affinché Caos Totale possa circolare, sia in qualità di opera d’autore che come denuncia.
Durante i primi giorni di apertura, il sito www.caostotale.org (dove è possibile visualizzare il trailer, un’intervista all’autore e tre scene tagliate) ha ricevuto centinaia di visite. Il film, in supporto DVD, verrà messo in commercio in alcuni negozi della città. |
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Parere Legale
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Scritto da Redazione
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Lunedì 23 Novembre 2009 23:01 |
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Ai sensi dell’art. 150 c.c. la separazione può essere consensuale o giudiziale: . consensuale, se basata sulla sussistenza di un accordo fra coniugi in ordine alla separazione e alle sue modalità; . giudiziale, allorché manca l’accordo fra i coniugi, potendo essere chiesta anche da uno solo dei coniugi.
La separazione giudiziale può essere chiesta allorché si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Il Giudice pronunciando la separazione dichiara ove ne ricorrano i presupposti a quale dei coniugi sia addebitale la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Recenti sentenze hanno affermato che in tema di separazione dei coniugi, il progressivo disinteresse manifestato per il menage familiare e il comportamento prepotente o prevaricante di uno dei coniugi possono essere ritenute circostanze idonee a giustificare una pronuncia di addebito, così come l'instaurazione di una relazione extraconiugale, concretandosi in una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in primis a quello di fedeltà, costituisce, se supportata da validi riscontri probatori, una causa idonea a fondare una pronuncia di addebito della separazione. In tal senso è da ritenersi altresì il comportamento del coniuge concretizzantesi nell'abbandono del tetto coniugale e con esso della prole ancora minore di età, omettendo di prestare il dovuto contributo, anche economico, alla moglie ed ai figli. Qualora il Giudice riconosca l’addebito a carico di uno dei coniugi questi non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.
La separazione sia essa consensuale o giudiziale produce lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale dei beni. Al coniuge separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge e in merito ai diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato L’abitazione familiare viene assegnata al coniuge affidatario dei figli.
Il diritto all’assegno di mantenimento sorge in favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi dimostri di non fruire di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio. Tale giudizio di adeguatezza va compiuto con riferimento alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio così da poterne ricavare il livello di qualità ed entità delle esigenze del richiedente. A tal fine, quindi, sarà sufficiente una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.
Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell’assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato o revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi. Per quanto riguarda i figli l'affidamento condiviso costituisce la regola, potendo essere disposto l'affido in via esclusiva nel solo caso di accertata inidoneità di uno dei genitori, e sempre che ciò risponda all'interesse del minore: i genitori, quale che sia la collocazione abitativa dei figli, devono condividere fra loro tutte le decisioni 'di maggiore interesse', vale a dire quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole, dalle scelte in ambito scolastico, a quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica.
In tal senso una recente sentenza ha stabilito che il mutamento del luogo di residenza del genitore presso cui sono collocati i figli minori, senza il consenso dell'altro ovvero senza l'autorizzazione giudiziale, pur in regime di affidamento condiviso, può comportare - ove il giudice riscontri che ciò corrisponda all'interesse dei minori - il collocamento degli stessi presso l'altro genitore.
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Parere Legale
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Scritto da Redazione
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Lunedì 19 Ottobre 2009 15:04 |
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Parlando di democrazia abbiamo deciso di affrontare l'argomento delle raccolte di firme e delle petizioni popolari, oggi di grande attualità con le vicende legate alla chiusura di alcune scuole e sempre sulla breccia per questo o quell'argomento di rilevanza locale o nazionale. Ecco quindi il Parere Legale che ci ha fornito la nostra consulente, Avv. Barbara Bigatti.
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Parere Legale
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Scritto da Redazione
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Giovedì 08 Ottobre 2009 14:58 |
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Un nostro lettore è rimasto deluso, come molti di noi, dai disservizi della compagnia telefonica leader in Italia: "mamma telecom". Noi abbiamo chiesto il parere della nostra consulente legale, Avv. Barbara Bigatti. Abbiamo ottenuto dei suggerimenti interessanti. Speriamo vi siano utili qualora vi trovaste nella scomoda situazione di doverli mettere in pratica.
Gentile Direttore, Sono alquanto deluso, sia da Telecom Italia che dallo Sportello utenze Telecom Italia del movimento consumatori di Varese.
La Telecom mi prende in giro e mi fa progettare di allacciarmi il telefono dopo 4 mesi dalla mia richiesta, ma la beffa è, che volevo rivolgermi allo sportello indicato per avere aiuto, e il suo numero telefononico mi risponde con una voce registrata dicendo "la segreteria non è in funzione", senza poter parlare con qualcuno. Si vede che di rigetto al malfunzionamento della Telecom, lo sportello che dovrebbe aiutare il cittadino, non funziona a sua volta.
Il cittadino mi sembra che sia sempre all'ultimo piano, a che servono le associazione che dovrebbero aiutalo se non si fanno neanche contattare? Vorrei sapere come fare per avere l'aiuto che mi serve.
Cordiali saluti. G.Soffientini
Disservizi telefonici, indebita attivazione di un servizio telefonico non richiesto, inadempimenti di compagnie telefoniche che lasciano gli utenti privi del servizio telefonico, etc. .... sono problematiche ormai diventate all’ordine del giorno, mettendo in seria difficoltà non solo privati ma anche utenti che svolgono esercizi commerciali, studi professionali, attività lavorative in genere e comportando notevoli danni economici.
Il nostro ordinamento prevede che gli utenti di servizi telefonici insoddisfatti prima di ricorrere avanti l’autorità gudiziaria debbano esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) competente per territorio, il quale è l’organo preposto al fine di tentare la conciliazione fra le parti. La procedura è molto semplice e gratuita e si svolge entro 30 giorni dall’invio della richiesta.
Qualora tale tentativo non sortisca l’effetto sperato, l’utente del servizio di telefonia può agire innanzi all’Autorità Giudiziaria al fine di richiedere il rimborso delle spese sostenute nonchè il risarcimento dei relativi danni.
Varie sono a tal proposito le pronunce a favore di utenti di servizi di telefonia insoddisfatti. Il Tribunale di Genova ha difatti riconosciuto in una recente pronuncia il danno esistenziale subito da un utente sulla linea telefonica del quale un gestore di telefonia aveva attivato indebitamente servizi aggiuntivi telefonici mai richiesti: il Tribunale, ritenendo che non fosse mai stata richiesta l’attivazione dei servizi, ha condannato il gestore di telefonia non solo al rimborso delle spese addebitate per i relativi servizi, ma ha altresì riconosciuto in capo all’utente il danno esistenziale per aver subito una lesione da parte di un soggetto economico molto forte (il gestore di telefonia) a causa delle modalità comportamentali aggressive poste in essere arbitrariamente a fronte di esborsi peraltro contenuti e tali da rendere i medesimi poco visibili e quindi difficilmente individuabili da parte degli utenti.
In un'altra pronuncia è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento di una compagnia telefonica che ha lasciato un utente privo del servizio telefonico per circa undici mesi; così come è stato riconosciuto il risarcimento dei danni in capo ad un utente il quale si è visto interrompere arbitrariamente la propria linea telefonica da un gestore di telefonia per aver deciso di pagare in merito ad una fattura ricevuta solo le telefonate effettuate e non le altre che erano state arbitrariamente addebitate sulla propria linea: nella specie l’utente svolgendo la professione di medico aveva subito un danno che si era ripercosso non solo sulla propria attività lavorativa ma anche sulla propria immagine per cui il Giudice ha condannato il gestore di telefonia al risarcimento dei danni per l’arbitraria e non giustificata sospensione della somministrazione del servizio di utenza telefonica.
Infine da annotare delle pronunce che riconoscono il risarcimento dei danni per le comunicazioni indesiderate di carattere commerciale effettuate mediante Sms gestite attraverso sistemi automatici stante che nella specie arrecano interferenze nella vita privata nonché notevoli disagi: il Giudice ha condannato i fornitori del relativo servizio non avendo acquisito il consenso preventivo del titolare del numero telefonico.
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Scritto da Redazione
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Giovedì 08 Ottobre 2009 14:17 |
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Ormai le vacanze estive sono finite per tutti. Per molti sono andate benissimo, per altri potevano andare meglio, per alcuni sono andate davvero male. Noi pensiamo che le vacanze siano episodi importanti nella vita di una persona e troviamo assolutamente ingiusto che un attesissimo piacere si trasformi in pura delusione.
Varese.Net ha chiesto un parere legale per sapere quali azioni è utile compiere quando ci si trova nelle condizioni di aver subito un danno per vacanza rovinata.
Risponde l'Avv. Barbara Bigatti di Varese.
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