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Circoli viziosi PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione   
Martedì 16 Marzo 2010 21:56

Si parla spesso di crisi. Si parla di perdite di lavori, di famiglie sull’orlo della rovina, di fabbriche che chiudono i battenti, di operai lasciati sulle strade (e poi magari ripresi a lavorare con uno stipendio inferiore). Si parla un po’ meno dei precari, dei contratti a progetto, delle persone che non avranno mai una famiglia, dovessero continuare su questa linea.
Una vecchia battuta tra gli universitari:
Domanda: ‘Cosa farai dopo la laurea?’
Risposta: ‘Il disoccupato.’
Non metto nomi, sia mai, non basterebbero tutte le ore che mi potrei concedere a scrivere. Non metto i nomi delle aziende (molte anche multinazionali, epiteto che va bene anche per chi ha uno sgabuzzino in Finlandia), sarebbe stupido, vi toglierei l’ilarità di leggere gli annunci ameni che trovate nei giornali di offerte lavorative.
Non sono stupidi, attuano un gioco ben preciso. Se esci dall’università non hai esperienza sul campo, quindi ti prendo in ‘stage’, fantastica parola figlia di ‘new economy’ (economia nuova, quella che ha portato alla crisi), ‘management’ (direttive di produzione, quelle fallimentari che hanno portato alla chiusura delle fabbriche), ‘meeting’ (incontrarsi in una saletta e ripetere parole vuote tanto per sprecare del tempo), ‘internet security’ (l’antivirus che scaricate gratuitamente da internet), ‘software application’ (come usare il pacchetto Office quando in rete trovate OpenOffice, gratis).
Che cos’è lo stage? Niente di male se penso ad un periodo di massimo tre mesi in cui mi creo un’esperienza lavorativa. Periodo in cui posso anche essere pagato meno, ma solo se in proporzione ad un numero minore di ore lavorative. Se è vero che stage del genere esistono (tanto di cappello a chi li attua), è anche vero che la maggioranza si situa su una visione del genere:

‘cinque mesi a 400 Euro mensili, spese per lo spostamento non incluse’
‘tre mesi a 600 Euro mensili, spese per lo spostamento e per il pranzo non incluse’
‘cinque mesi a 300 Euro mensili, buoni pasto trattabili come opzione’
‘sei mesi, gratuiti, buoni pasto’

Possiamo parlare di schiavismo, in questi casi? Le aziende dicono di essere dalla parte dello studente appena uscito, fresco di laurea. Dicono che stanno aiutando una persona a crescere da un punto di vista lavorativo, dal punto di vista dell’esperienza. Esperienza di sodomia passiva, a quanto pare (vaselina non inclusa, trattabile, al massimo un panetto di burro).
Il giovane laureato, davanti alla prospettiva di avere un pezzo di pane oppure di stare a casa senza lavoro, sceglie di accettare lo ‘stage’. Nella sua mente arriva il pensiero che forse (dubbio amletico) non abbia fatto un grande affare, ma meglio di niente. Mette la sua firma, soprattutto quando la ditta benignamente pone come possibilità futura (‘non è sicuro, ma in fondo è sicuro’) l’assunzione a tempo indeterminato (gioco di parole frutto di una mente perversa, perché tutti i lavori sono a tempo determinato, si lavora un tot di tempo e poi si va in pensione, provate invece con ‘lavoro serio’ vs. ‘lavoro fuffa’).
L’assunzione non è però sicura, e in quei mesi il giovane laureato si deve dare da fare, spaccarsi la schiena, essere servizievole, farsi vedere pronto e ligio al dovere (training autogeno ‘l’azienda è la mia vita’). Mettiamo caso che il fortunato riesca ad avere un posto. Quanto lo pagavano prima? 400 Euro. E adesso? Adesso la busta paga raddoppia. Altro gioco di parole, ‘doppio’ ha sempre una valenza fantastica, ti pagano non più al 100% ma al 200%, peccato che se duemila Euro è il doppio di mille, anche due Euro è il doppio di uno.
Cosa succede allora? Ci si lamenta. Si fanno strepiti, orecchie basse, mugugni, si dice che la paga è troppo bassa. Certo, la paga è bassa, e lo sarà sempre finché non si smetterà di prendere parte al gioco dello ‘stage’ malato. Si punti il dito contro chi sfrutta, ma non ci si dimentichi di chi si lascia sfruttare. Nel Sud Italia gli immigrati si sono rivoltati contro lo strapotere mafioso dei kapò. Noi invece? Usiamo la vaselina, in un circolo vizioso.

p.s.: propongo un cambiamento della costituzione. ‘L’Italia è uno stato fondato sul lavoro. A progetto.’

 

Guido Negretti x Varese.net

 

 

 

 
Possibili code sull'A8-A26 per lavori PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione   
Domenica 14 Marzo 2010 15:23

Sull' A8-A26 Diramazione Gallarate-Gattico dalle 10 di lunedi' 15 marzo inizieranno lavori di pavimentazione che si protrarranno per 10 giorni, sino alle 12 di mercoledi' 24 marzo. I lavori, riferisce Autostrade per l'Italia, interesseranno il tratto tra le stazioni di Vergiate/Besnate e la barriera di Gallarate ovest (km 7+000 - 2+700 sud) con deviazione del traffico diretto a Milano/Varese sulla corsia di sorpasso in carreggiata nord. Il traffico diretto a Gravellona, invece, viaggera' su 2 corsie grazie alla predisposizione di un flesso. Sono possibili code e rallentamenti in entrambe le direzioni nelle ore di punta, tra le 7-9 della mattina e tra le 17-19 della sera.

Come itinerario alternativo si consiglia a chi e' diretto a Milano/Varese di uscire a Sesto Calende, immettersi sulla SP n.17 fino all'immissione in A8 a Buguggiate. Itinerario inverso per e' chi, ovviamente, e' diretto a Gravellona. Il cantiere di lavoro comporta anche la chiusura della stazione di Besnate, in uscita da Gravellona ed in entrata per Milano per tutta la durata dei lavori. Si consigliano le entrate alternative di Gallarate svincolo e Castronno, e l'uscita di Vergiate/Sesto Calende.

Autostrade per l'Italia garantira' un servizio di monitoraggio del traffico e di presegnalazione dei rallentamenti e delle possibili code sui pannelli a messaggio variabile e attraverso i notiziari televisivi e radiofonici Isoradio, RTL 102.5, Rai Onda Verde e CCISS. Si invitano automobilisti ed autotrasportatori a guidare con la massima prudenza in avvicinamento al tratto interessato dai lavori, rispettando i limiti di velocita' indicati e mantenendo sempre la distanza dal veicolo che precede.

 

Fonte Adnkronos

 

 

 
Photored: il paparazzo al semaforo PDF Stampa E-mail
Prima Pagina - Parere Legale
Scritto da Chicco Rossi   
Mercoledì 10 Marzo 2010 09:50

Sono sempre di più i semafori che vanno a braccetto con i famigerati Photored. Abbiamo chiesto alla nostra consulente legale, Avv. Barbara Bigatti, un parere sulla reale attendibilità della documentazione prodotta da questi "paparazzi" indesiderati.

Una recente sentenza della corte di Cassazione n. 73388/2009 del 26 marzo 2009 ha ritenuto che in caso di accertata violazione dell’attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possano risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni.


La sentenza in sintesi ha ritenuto di distinguere  l’ipotesi di infrazione rilevata a mezzo di autovelox, per la quale non sempre è possibile la contestazione immediata, stante per l’appunto l’eccesso di velocità con cui procede il mezzo e l’eventuale pericolo nel fermarlo, da quella di attraversamento di incrocio con luce rossa, che al contrario lascerebbe presupporre una velocità non elevata e situazioni le quali  potrebbero essere ricondotte nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative solo grazie alla presente di agenti in loco, quali ad esempio il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.


L’apparecchio di rilevamento, il c.d. Photored, si limita a fotografare la situazione senza verificare le circostanze del caso concreto.
La mancanza di agenti in loco non consente quindi di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera consentendo possibili equivoci non risolvibili con certezza.


Pertanto nel caso di accertata violazione dell’attraversamento dell’incrocio con luce rossa è possibile intraprendere ricorso avanti al Giudice di Pace entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della multa fondandolo sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione.

 

 

 
La Separazione PDF Stampa E-mail
Prima Pagina - Parere Legale
Scritto da Redazione   
Lunedì 23 Novembre 2009 23:01

Ai sensi dell’art. 150 c.c. la separazione può essere consensuale o giudiziale:
. consensuale, se basata sulla sussistenza di un accordo fra coniugi in ordine alla separazione e alle sue modalità;
. giudiziale, allorché manca l’accordo fra i coniugi, potendo essere chiesta anche da uno solo dei coniugi.


La separazione giudiziale può essere chiesta allorché  si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

Il Giudice pronunciando la separazione dichiara ove ne ricorrano i presupposti a quale dei coniugi sia addebitale la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.


Recenti sentenze hanno affermato che in tema di separazione dei coniugi, il progressivo disinteresse manifestato per il menage familiare e il comportamento prepotente o prevaricante di uno dei coniugi possono essere ritenute circostanze idonee a giustificare una pronuncia di addebito, così come l'instaurazione di una relazione extraconiugale, concretandosi in una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in primis a quello di fedeltà, costituisce, se supportata da validi riscontri probatori, una causa idonea a fondare una pronuncia di addebito della separazione.
In tal senso è da ritenersi altresì il comportamento del coniuge concretizzantesi nell'abbandono del tetto coniugale e con esso della prole ancora minore di età, omettendo di prestare il dovuto contributo, anche economico, alla moglie ed ai figli.
Qualora il Giudice riconosca l’addebito a carico di uno dei coniugi questi non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.


La separazione sia essa consensuale o giudiziale produce lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale dei beni.
Al coniuge separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge e in merito ai diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato
L’abitazione familiare viene assegnata al coniuge affidatario dei figli.


Il diritto all’assegno di mantenimento sorge in favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi dimostri di non fruire di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio. Tale giudizio di adeguatezza va compiuto con riferimento alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio così da poterne ricavare il livello di qualità ed entità delle esigenze del richiedente. A tal fine, quindi, sarà sufficiente una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.


Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell’assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato o revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi.
Per quanto riguarda i figli l'affidamento condiviso costituisce la regola, potendo essere disposto l'affido in via esclusiva nel solo caso di accertata inidoneità di uno dei genitori, e sempre che ciò risponda all'interesse del minore:   i genitori, quale che sia la collocazione abitativa dei figli, devono  condividere fra loro tutte le decisioni 'di maggiore interesse', vale a dire quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole, dalle scelte in ambito scolastico, a quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica.


In tal senso una recente sentenza ha stabilito che il mutamento del luogo di residenza del genitore presso cui sono collocati i figli minori, senza il consenso dell'altro ovvero senza l'autorizzazione giudiziale, pur in regime di affidamento condiviso, può comportare - ove il giudice riscontri che ciò corrisponda all'interesse dei minori - il collocamento degli stessi presso l'altro genitore.

 

 

 
Diritto di Petizione Popolare PDF Stampa E-mail
Prima Pagina - Parere Legale
Scritto da Redazione   
Lunedì 19 Ottobre 2009 15:04

Parlando di democrazia abbiamo deciso di affrontare l'argomento delle raccolte di firme e delle petizioni popolari, oggi di grande attualità con le vicende legate alla chiusura di alcune scuole e sempre sulla breccia per questo o quell'argomento di rilevanza locale o nazionale. Ecco quindi il Parere Legale che ci ha fornito la nostra consulente, Avv. Barbara Bigatti.

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Disservizi Telefonici PDF Stampa E-mail
Prima Pagina - Parere Legale
Scritto da Redazione   
Giovedì 08 Ottobre 2009 14:58

Un nostro lettore è rimasto deluso, come molti di noi, dai disservizi della compagnia telefonica leader in Italia: "mamma telecom". Noi abbiamo chiesto il parere della nostra consulente legale, Avv. Barbara Bigatti. Abbiamo ottenuto dei suggerimenti interessanti. Speriamo vi siano utili qualora vi trovaste nella scomoda situazione di doverli mettere in pratica.

 

 


 

Gentile Direttore,

Sono alquanto deluso, sia da Telecom Italia che dallo Sportello utenze Telecom Italia del movimento consumatori di Varese.


La Telecom mi prende in giro e mi fa progettare di allacciarmi il telefono dopo 4 mesi dalla mia richiesta, ma la beffa è, che volevo rivolgermi allo sportello indicato per avere aiuto, e il suo numero telefononico mi risponde con una voce registrata dicendo "la segreteria non è in funzione", senza poter parlare con qualcuno. Si vede che di rigetto al malfunzionamento della Telecom, lo sportello che dovrebbe aiutare il cittadino, non funziona a sua volta.


Il cittadino mi sembra che sia sempre all'ultimo piano, a che servono le associazione che dovrebbero aiutalo se non si fanno neanche contattare?
Vorrei sapere come fare per avere l'aiuto che mi serve.


Cordiali saluti.
G.Soffientini

 

 





Disservizi telefonici, indebita attivazione di un servizio telefonico non richiesto, inadempimenti di compagnie telefoniche che lasciano gli utenti privi del servizio telefonico, etc. .... sono problematiche ormai diventate all’ordine del giorno, mettendo in seria difficoltà non solo privati ma anche utenti che svolgono esercizi commerciali, studi professionali, attività lavorative in genere e comportando notevoli danni economici.

 


Il nostro ordinamento prevede che gli utenti di servizi telefonici insoddisfatti prima di ricorrere avanti l’autorità gudiziaria debbano  esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) competente per territorio, il quale è l’organo preposto al fine di tentare la conciliazione fra le parti. La procedura è molto semplice e gratuita e si svolge entro 30 giorni dall’invio della richiesta.


Qualora tale tentativo non sortisca l’effetto sperato, l’utente del servizio di telefonia può agire innanzi all’Autorità Giudiziaria al fine di richiedere il rimborso delle spese sostenute nonchè il risarcimento dei relativi danni.


Varie sono a tal proposito le pronunce a favore di utenti di servizi di telefonia insoddisfatti.
Il Tribunale di Genova ha difatti riconosciuto in una recente pronuncia il danno esistenziale subito da un utente sulla linea telefonica del quale un gestore di telefonia aveva attivato indebitamente servizi aggiuntivi telefonici mai richiesti: il Tribunale, ritenendo che non fosse mai stata richiesta l’attivazione dei servizi, ha condannato il gestore di telefonia non solo al rimborso delle spese addebitate per i relativi servizi, ma ha altresì riconosciuto in capo all’utente il danno esistenziale  per aver subito una lesione da parte di un soggetto economico molto forte (il gestore di telefonia) a causa delle modalità comportamentali aggressive poste in essere arbitrariamente  a fronte di esborsi peraltro contenuti e tali da rendere i medesimi poco visibili e quindi difficilmente individuabili da parte degli utenti.


In un'altra pronuncia è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento di una compagnia telefonica che ha lasciato un utente privo del servizio telefonico per circa undici mesi; così come è stato riconosciuto il risarcimento dei danni in capo ad un utente il quale si è visto interrompere arbitrariamente la propria linea telefonica da un gestore di telefonia per aver deciso di pagare in merito ad una fattura ricevuta solo le telefonate effettuate e non le altre che erano state arbitrariamente addebitate sulla propria linea: nella specie l’utente svolgendo la professione di medico aveva subito un danno che si era ripercosso non solo sulla propria attività lavorativa ma anche sulla propria immagine per cui il Giudice ha condannato il gestore di telefonia al risarcimento dei danni per l’arbitraria e non giustificata sospensione della somministrazione del servizio di utenza telefonica.


Infine da annotare delle pronunce che riconoscono il risarcimento dei danni per  le comunicazioni indesiderate di carattere commerciale effettuate mediante Sms gestite attraverso sistemi automatici stante che nella specie arrecano interferenze nella vita privata nonché notevoli disagi: il Giudice ha condannato i fornitori del relativo servizio non avendo acquisito il consenso preventivo del titolare del numero telefonico.

 

 

 
Il danno da vacanza rovinata PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione   
Giovedì 08 Ottobre 2009 14:17

Ormai le vacanze estive sono finite per tutti. Per molti sono andate benissimo, per altri potevano andare meglio, per alcuni sono andate davvero male. Noi pensiamo che le vacanze siano episodi importanti nella vita di una persona e troviamo assolutamente ingiusto che un attesissimo piacere si trasformi in pura delusione.

Varese.Net ha chiesto un parere legale per sapere quali azioni è utile compiere quando ci si trova nelle condizioni di aver subito un danno per vacanza rovinata.

Risponde l'Avv. Barbara Bigatti di Varese.

 

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Sergio Tenderini

Sergio Tenderini - Varese

Sergio Tenderini dá vita nel 1998 all'Atelier di Fotografia che concentra in sè tutte le esperienze acquisite negli studi universitari e nelle collaborazioni con gli studi milanesi. Fotografia industriale e pubblicitaria, ritratti, paesaggi, fotografia d'architettura e di interni, reportage fotografici per cerimonie ed eventi pubblici. Questo e molto altro in un Atelier tutto da scoprire.

 

 

 

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