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Un nostro lettore è rimasto deluso, come molti di noi, dai disservizi della compagnia telefonica leader in Italia: "mamma telecom". Noi abbiamo chiesto il parere della nostra consulente legale, Avv. Barbara Bigatti. Abbiamo ottenuto dei suggerimenti interessanti. Speriamo vi siano utili qualora vi trovaste nella scomoda situazione di doverli mettere in pratica.
Gentile Direttore, Sono alquanto deluso, sia da Telecom Italia che dallo Sportello utenze Telecom Italia del movimento consumatori di Varese.
La Telecom mi prende in giro e mi fa progettare di allacciarmi il telefono dopo 4 mesi dalla mia richiesta, ma la beffa è, che volevo rivolgermi allo sportello indicato per avere aiuto, e il suo numero telefononico mi risponde con una voce registrata dicendo "la segreteria non è in funzione", senza poter parlare con qualcuno. Si vede che di rigetto al malfunzionamento della Telecom, lo sportello che dovrebbe aiutare il cittadino, non funziona a sua volta.
Il cittadino mi sembra che sia sempre all'ultimo piano, a che servono le associazione che dovrebbero aiutalo se non si fanno neanche contattare? Vorrei sapere come fare per avere l'aiuto che mi serve.
Cordiali saluti. G.Soffientini
Disservizi telefonici, indebita attivazione di un servizio telefonico non richiesto, inadempimenti di compagnie telefoniche che lasciano gli utenti privi del servizio telefonico, etc. .... sono problematiche ormai diventate all’ordine del giorno, mettendo in seria difficoltà non solo privati ma anche utenti che svolgono esercizi commerciali, studi professionali, attività lavorative in genere e comportando notevoli danni economici.
Il nostro ordinamento prevede che gli utenti di servizi telefonici insoddisfatti prima di ricorrere avanti l’autorità gudiziaria debbano esperire un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom (Comitato Regionale per le Comunicazioni) competente per territorio, il quale è l’organo preposto al fine di tentare la conciliazione fra le parti. La procedura è molto semplice e gratuita e si svolge entro 30 giorni dall’invio della richiesta.
Qualora tale tentativo non sortisca l’effetto sperato, l’utente del servizio di telefonia può agire innanzi all’Autorità Giudiziaria al fine di richiedere il rimborso delle spese sostenute nonchè il risarcimento dei relativi danni.
Varie sono a tal proposito le pronunce a favore di utenti di servizi di telefonia insoddisfatti. Il Tribunale di Genova ha difatti riconosciuto in una recente pronuncia il danno esistenziale subito da un utente sulla linea telefonica del quale un gestore di telefonia aveva attivato indebitamente servizi aggiuntivi telefonici mai richiesti: il Tribunale, ritenendo che non fosse mai stata richiesta l’attivazione dei servizi, ha condannato il gestore di telefonia non solo al rimborso delle spese addebitate per i relativi servizi, ma ha altresì riconosciuto in capo all’utente il danno esistenziale per aver subito una lesione da parte di un soggetto economico molto forte (il gestore di telefonia) a causa delle modalità comportamentali aggressive poste in essere arbitrariamente a fronte di esborsi peraltro contenuti e tali da rendere i medesimi poco visibili e quindi difficilmente individuabili da parte degli utenti.
In un'altra pronuncia è stato riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento di una compagnia telefonica che ha lasciato un utente privo del servizio telefonico per circa undici mesi; così come è stato riconosciuto il risarcimento dei danni in capo ad un utente il quale si è visto interrompere arbitrariamente la propria linea telefonica da un gestore di telefonia per aver deciso di pagare in merito ad una fattura ricevuta solo le telefonate effettuate e non le altre che erano state arbitrariamente addebitate sulla propria linea: nella specie l’utente svolgendo la professione di medico aveva subito un danno che si era ripercosso non solo sulla propria attività lavorativa ma anche sulla propria immagine per cui il Giudice ha condannato il gestore di telefonia al risarcimento dei danni per l’arbitraria e non giustificata sospensione della somministrazione del servizio di utenza telefonica.
Infine da annotare delle pronunce che riconoscono il risarcimento dei danni per le comunicazioni indesiderate di carattere commerciale effettuate mediante Sms gestite attraverso sistemi automatici stante che nella specie arrecano interferenze nella vita privata nonché notevoli disagi: il Giudice ha condannato i fornitori del relativo servizio non avendo acquisito il consenso preventivo del titolare del numero telefonico.
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