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In tema di condominio deve intendersi per innovazione in senso tecnico giuridico non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solo quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, onde le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto.
Da dire al proposito l'art. 1136 c.c., al comma V, statuisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
Sono invece vietate ai sensi dell’art. 1120, 2° comma, c.c. le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. Ciascun condomino ha il diritto - dovere di vigilare e provvedere al relativo mantenimento delle cose comuni. Sicché, se le opere necessarie al mantenimento o alla ricostruzione della cosa comune non sono deliberate o vi è stata una delibera negativa, ciascuno dei condomini ha il diritto di agire in giudizio per la condanna del Condominio all'adempimento dell'obbligo comune di fare. Tale obbligo, in caso di accoglimento della domanda deve essere assolto dall'amministratore con la cooperazione di tutti i condomini.
In particolare all’intervenuta arbitraria modificazione da parte di un condomino di una finestra in portafinestra ed alla conseguente accertata lesione del decoro architettonico dell’edificio, consegue, nella specie, la condanna del medesimo al ripristino dello stato dei luoghi a regola d’arte. L'impianto di riscaldamento, salvo che il titolo non disponga diversamente, è oggetto di proprietà comune. Ne consegue che la soppressione del medesimo è di per sé preclusa, se non con il consenso di tutti i condomini, in ragione della espressa previsione di cui all'art. 1120, comma 2, c.c., che vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Una delibera di soppressione configurerebbe, infatti, non una semplice modifica, bensì una radicale trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate all'impianto centralizzato.
E ancora la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con un cancello o con una sbarra comandati elettricamente e con consegna del congegno di apertura e di chiusura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre, pertanto, nel divieto stabilito dall'art. 1120, 2° comma, c.c., per le innovazioni pregiudizievoli delle facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune, né alterandone la funzione o la destinazione.
Invece l'installazione dell'ascensore rientra tra le innovazioni idonee ad eliminare le barriere architettoniche per cui possono essere approvate dall'assemblea condominiale con le maggioranze ridotte prescritte dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., vale a dire la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio e numero di voti pari ad 1/3 partecipanti e 1/3 del valore dell’edificio.
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