Home Res Publica Parere Legale Sabato 04 Febbraio 2012

Business Directory

Sis

News image

Sis, Soluzioni Informatiche e di Sistema, è una società specializzata nella progettazione e sviluppo di siti web, in produzioni multimediali e nella consulenza su reti e sistemi informatizzati.

leggi tutto...
Varese.Net - Parere Legale
Innovazione e Condominio PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
Prima Pagina - Parere Legale
Domenica 25 Aprile 2010 23:00

In tema di condominio deve intendersi per innovazione in senso tecnico giuridico non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solo quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, onde le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto.


Da dire al proposito l'art. 1136 c.c., al comma V, statuisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.


Sono invece vietate ai sensi dell’art. 1120, 2° comma, c.c. le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza  del fabbricato, che ne alterino  il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Ciascun condomino ha il diritto - dovere di vigilare e provvedere al relativo mantenimento delle cose comuni. Sicché, se le opere necessarie al mantenimento o alla ricostruzione della cosa comune non sono deliberate o vi è stata una delibera negativa, ciascuno dei condomini ha il diritto di agire in giudizio per la condanna del Condominio all'adempimento dell'obbligo comune di fare. Tale obbligo, in caso di accoglimento della domanda deve essere assolto dall'amministratore con la cooperazione di tutti i condomini.


In particolare all’intervenuta arbitraria modificazione da parte di un condomino di una finestra in portafinestra ed alla conseguente accertata lesione del decoro architettonico dell’edificio, consegue, nella specie, la condanna del medesimo al ripristino dello stato dei luoghi a regola d’arte.
L'impianto di riscaldamento, salvo che il titolo non disponga diversamente, è oggetto di proprietà comune. Ne consegue che la soppressione del medesimo è di per sé preclusa, se non con il consenso di tutti i condomini, in ragione della espressa previsione di cui all'art. 1120, comma 2, c.c., che vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Una delibera di soppressione configurerebbe, infatti, non una semplice modifica, bensì una radicale trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate all'impianto centralizzato.


E ancora la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con un cancello o con una sbarra comandati elettricamente e con consegna del congegno di apertura e di chiusura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre, pertanto, nel divieto stabilito dall'art. 1120, 2° comma, c.c., per le innovazioni pregiudizievoli delle facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune, né alterandone la funzione o la destinazione.


Invece l'installazione dell'ascensore rientra tra le innovazioni idonee ad eliminare le barriere architettoniche per cui possono essere approvate dall'assemblea condominiale con le maggioranze ridotte prescritte dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., vale a dire la maggioranza degli intervenuti  e almeno la metà del valore dell’edificio e numero di voti pari ad 1/3 partecipanti e 1/3 del valore dell’edificio.

 

 
Il Mobbing: non un episodio ma una strategia PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 
Prima Pagina - Parere Legale
Martedì 13 Aprile 2010 09:20

Con l'espressione mobbing si allude ad una condotta del datore di lavoro sistematica nel tempo e finalizzata all'emarginazione del lavoratore, che assume le caratteristiche di una persecuzione: i caratteri identificativi del fenomeno del mobbing sono pacificamente rappresentati da una serie ripetuta e coerente di atti e comportamenti che trovano una ratio unificatrice nell'intento di isolare, emarginare e di espellere la vittima dall'ambiente di lavoro.


L'illecito si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti, a prescindere dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto.
Per potersi parlare  di mobbing occorre l’esistenza di alcune condizioni minime: un contesto dentro cui il lavoratore possa essere ritenuto vittima di colleghi o di superiori; la prova di una serie cospicua di fatti persecutori effettuati attraverso una condotta protratta nel tempo al solo scopo di procurare danni al lavoratore in ambito di lavoro; la conoscenza o conoscibilità delle stesse condotte da parte del datore di lavoro; la mancanza di misure idonee prese a salvaguardia del lavoratore.


Non può invece costituire "mobbing" il demansionamento subito dal lavoratore, e ciò perché il tratto specifico del mobbing è che deve consistere in una strategia, una serie concatenata e progressiva di comportamenti contrassegnati dalla sistematicità e dalla durata della condotta nel tempo, tutti effettivamente legati da un'unica intenzione: umiliare, emarginare, se non espellere il lavoratore.


E' per questo che non possono bastare singoli inadempimenti, circoscritti episodi di maleducazione o vessatori, pur in sé volontari ed offensivi, per integrare una fattispecie che richiede un disegno complessivo ed univoco: occorre anche un dolo specifico, consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione; altrimenti, in mancanza di un elemento soggettivo unificante, qualsiasi atto del rapporto potrebbe essere letto in chiave di mobbing ancorché esso costituisca espressione legittima del potere direttivo, del potere organizzativo, del potere disciplinare.


Il dipendente può quindi richiedere il risarcimento dei danni alla professionalità, morali, esistenziali e biologici eventualmente sofferti, derivanti da mobbing fornendo la prova delll'esistenza dei presupposti dell'art. 2043 c.c., vale  a dire la sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità tra i danni asseritamene riportati all'immagine ed alla salute nonché la condotta.

 


Business Directory

Sis

News image

Sis, Soluzioni Informatiche e di Sistema, è una società specializzata nella progettazione e sviluppo di siti web, in produzioni multimediali e nella consulenza su reti e sistemi informatizzati.

leggi tutto...