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Varese.Net - Parere Legale
Innovazione e Condominio PDF Stampa E-mail
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Prima Pagina - Parere Legale
Scritto da Redazione   
Lunedì 26 Aprile 2010 00:00

In tema di condominio deve intendersi per innovazione in senso tecnico giuridico non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solo quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, onde le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto.


Da dire al proposito l'art. 1136 c.c., al comma V, statuisce che le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio.


Sono invece vietate ai sensi dell’art. 1120, 2° comma, c.c. le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza  del fabbricato, che ne alterino  il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Ciascun condomino ha il diritto - dovere di vigilare e provvedere al relativo mantenimento delle cose comuni. Sicché, se le opere necessarie al mantenimento o alla ricostruzione della cosa comune non sono deliberate o vi è stata una delibera negativa, ciascuno dei condomini ha il diritto di agire in giudizio per la condanna del Condominio all'adempimento dell'obbligo comune di fare. Tale obbligo, in caso di accoglimento della domanda deve essere assolto dall'amministratore con la cooperazione di tutti i condomini.


In particolare all’intervenuta arbitraria modificazione da parte di un condomino di una finestra in portafinestra ed alla conseguente accertata lesione del decoro architettonico dell’edificio, consegue, nella specie, la condanna del medesimo al ripristino dello stato dei luoghi a regola d’arte.
L'impianto di riscaldamento, salvo che il titolo non disponga diversamente, è oggetto di proprietà comune. Ne consegue che la soppressione del medesimo è di per sé preclusa, se non con il consenso di tutti i condomini, in ragione della espressa previsione di cui all'art. 1120, comma 2, c.c., che vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Una delibera di soppressione configurerebbe, infatti, non una semplice modifica, bensì una radicale trasformazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale ed economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate all'impianto centralizzato.


E ancora la delibera assembleare, con la quale sia stata disposta la chiusura di un'area di accesso al fabbricato condominiale con un cancello o con una sbarra comandati elettricamente e con consegna del congegno di apertura e di chiusura ai proprietari delle singole unità immobiliari, rientra nei poteri dell'assemblea dei condomini, attenendo all'uso della cosa comune ed alla sua regolamentazione, senza sopprimere o limitare le facoltà di godimento dei condomini, e non incorre, pertanto, nel divieto stabilito dall'art. 1120, 2° comma, c.c., per le innovazioni pregiudizievoli delle facoltà di godimento dei condomini, non incidendo sull'essenza del bene comune, né alterandone la funzione o la destinazione.


Invece l'installazione dell'ascensore rientra tra le innovazioni idonee ad eliminare le barriere architettoniche per cui possono essere approvate dall'assemblea condominiale con le maggioranze ridotte prescritte dall'art. 1136, commi 2 e 3, c.c., vale a dire la maggioranza degli intervenuti  e almeno la metà del valore dell’edificio e numero di voti pari ad 1/3 partecipanti e 1/3 del valore dell’edificio.

 

 
Il Mobbing: non un episodio ma una strategia PDF Stampa E-mail
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Scritto da Chicco Rossi   
Martedì 13 Aprile 2010 10:20

Con l'espressione mobbing si allude ad una condotta del datore di lavoro sistematica nel tempo e finalizzata all'emarginazione del lavoratore, che assume le caratteristiche di una persecuzione: i caratteri identificativi del fenomeno del mobbing sono pacificamente rappresentati da una serie ripetuta e coerente di atti e comportamenti che trovano una ratio unificatrice nell'intento di isolare, emarginare e di espellere la vittima dall'ambiente di lavoro.


L'illecito si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti, a prescindere dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto.
Per potersi parlare  di mobbing occorre l’esistenza di alcune condizioni minime: un contesto dentro cui il lavoratore possa essere ritenuto vittima di colleghi o di superiori; la prova di una serie cospicua di fatti persecutori effettuati attraverso una condotta protratta nel tempo al solo scopo di procurare danni al lavoratore in ambito di lavoro; la conoscenza o conoscibilità delle stesse condotte da parte del datore di lavoro; la mancanza di misure idonee prese a salvaguardia del lavoratore.


Non può invece costituire "mobbing" il demansionamento subito dal lavoratore, e ciò perché il tratto specifico del mobbing è che deve consistere in una strategia, una serie concatenata e progressiva di comportamenti contrassegnati dalla sistematicità e dalla durata della condotta nel tempo, tutti effettivamente legati da un'unica intenzione: umiliare, emarginare, se non espellere il lavoratore.


E' per questo che non possono bastare singoli inadempimenti, circoscritti episodi di maleducazione o vessatori, pur in sé volontari ed offensivi, per integrare una fattispecie che richiede un disegno complessivo ed univoco: occorre anche un dolo specifico, consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione; altrimenti, in mancanza di un elemento soggettivo unificante, qualsiasi atto del rapporto potrebbe essere letto in chiave di mobbing ancorché esso costituisca espressione legittima del potere direttivo, del potere organizzativo, del potere disciplinare.


Il dipendente può quindi richiedere il risarcimento dei danni alla professionalità, morali, esistenziali e biologici eventualmente sofferti, derivanti da mobbing fornendo la prova delll'esistenza dei presupposti dell'art. 2043 c.c., vale  a dire la sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità tra i danni asseritamene riportati all'immagine ed alla salute nonché la condotta.

 
Photored: il paparazzo al semaforo PDF Stampa E-mail
Prima Pagina - Parere Legale
Scritto da Chicco Rossi   
Mercoledì 10 Marzo 2010 08:50

Sono sempre di più i semafori che vanno a braccetto con i famigerati Photored. Abbiamo chiesto alla nostra consulente legale, Avv. Barbara Bigatti, un parere sulla reale attendibilità della documentazione prodotta da questi "paparazzi" indesiderati.

Una recente sentenza della corte di Cassazione n. 73388/2009 del 26 marzo 2009 ha ritenuto che in caso di accertata violazione dell’attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possano risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni.


La sentenza in sintesi ha ritenuto di distinguere  l’ipotesi di infrazione rilevata a mezzo di autovelox, per la quale non sempre è possibile la contestazione immediata, stante per l’appunto l’eccesso di velocità con cui procede il mezzo e l’eventuale pericolo nel fermarlo, da quella di attraversamento di incrocio con luce rossa, che al contrario lascerebbe presupporre una velocità non elevata e situazioni le quali  potrebbero essere ricondotte nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative solo grazie alla presente di agenti in loco, quali ad esempio il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.


L’apparecchio di rilevamento, il c.d. Photored, si limita a fotografare la situazione senza verificare le circostanze del caso concreto.
La mancanza di agenti in loco non consente quindi di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera consentendo possibili equivoci non risolvibili con certezza.


Pertanto nel caso di accertata violazione dell’attraversamento dell’incrocio con luce rossa è possibile intraprendere ricorso avanti al Giudice di Pace entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della multa fondandolo sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione.

 

 

 
La Separazione PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione   
Lunedì 23 Novembre 2009 22:01

Ai sensi dell’art. 150 c.c. la separazione può essere consensuale o giudiziale:
. consensuale, se basata sulla sussistenza di un accordo fra coniugi in ordine alla separazione e alle sue modalità;
. giudiziale, allorché manca l’accordo fra i coniugi, potendo essere chiesta anche da uno solo dei coniugi.


La separazione giudiziale può essere chiesta allorché  si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

Il Giudice pronunciando la separazione dichiara ove ne ricorrano i presupposti a quale dei coniugi sia addebitale la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.


Recenti sentenze hanno affermato che in tema di separazione dei coniugi, il progressivo disinteresse manifestato per il menage familiare e il comportamento prepotente o prevaricante di uno dei coniugi possono essere ritenute circostanze idonee a giustificare una pronuncia di addebito, così come l'instaurazione di una relazione extraconiugale, concretandosi in una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed in primis a quello di fedeltà, costituisce, se supportata da validi riscontri probatori, una causa idonea a fondare una pronuncia di addebito della separazione.
In tal senso è da ritenersi altresì il comportamento del coniuge concretizzantesi nell'abbandono del tetto coniugale e con esso della prole ancora minore di età, omettendo di prestare il dovuto contributo, anche economico, alla moglie ed ai figli.
Qualora il Giudice riconosca l’addebito a carico di uno dei coniugi questi non ha diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori.


La separazione sia essa consensuale o giudiziale produce lo scioglimento dell’eventuale regime di comunione legale dei beni.
Al coniuge separato spetta una parte della pensione di reversibilità, poiché non è venuto meno giuridicamente lo status di coniuge e in merito ai diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato
L’abitazione familiare viene assegnata al coniuge affidatario dei figli.


Il diritto all’assegno di mantenimento sorge in favore del coniuge cui essa non sia addebitabile, quando questi dimostri di non fruire di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello esistente durante il matrimonio. Tale giudizio di adeguatezza va compiuto con riferimento alle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio così da poterne ricavare il livello di qualità ed entità delle esigenze del richiedente. A tal fine, quindi, sarà sufficiente una attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali complessive di entrambi.


Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell’assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato o revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi.
Per quanto riguarda i figli l'affidamento condiviso costituisce la regola, potendo essere disposto l'affido in via esclusiva nel solo caso di accertata inidoneità di uno dei genitori, e sempre che ciò risponda all'interesse del minore:   i genitori, quale che sia la collocazione abitativa dei figli, devono  condividere fra loro tutte le decisioni 'di maggiore interesse', vale a dire quelle decisioni significative e rilevanti per la crescita materiale e psicologica della prole, dalle scelte in ambito scolastico, a quelle ludico-ricreative, a quelle inerenti la salute psico-fisica.


In tal senso una recente sentenza ha stabilito che il mutamento del luogo di residenza del genitore presso cui sono collocati i figli minori, senza il consenso dell'altro ovvero senza l'autorizzazione giudiziale, pur in regime di affidamento condiviso, può comportare - ove il giudice riscontri che ciò corrisponda all'interesse dei minori - il collocamento degli stessi presso l'altro genitore.

 

 

 
Diritto di Petizione Popolare PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione   
Lunedì 19 Ottobre 2009 14:04

Parlando di democrazia abbiamo deciso di affrontare l'argomento delle raccolte di firme e delle petizioni popolari, oggi di grande attualità con le vicende legate alla chiusura di alcune scuole e sempre sulla breccia per questo o quell'argomento di rilevanza locale o nazionale. Ecco quindi il Parere Legale che ci ha fornito la nostra consulente, Avv. Barbara Bigatti.

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La forza determinante che sta alle spalle di Moda Scarpa è il collegamento diretto con la fabbrica di produzione, Italiana al 100%, che supporta i negozi con arrivi settimanali e con qualità "sartoriale". Moda Scarpa apre il suo primo punto vendita a Varese nel 2004, in Viale Borri, con un grande spazio di 560 metri quadrati e da novembre 2009 apre il secondo negozio in centro città, proprio di fronte al Tribunale.  

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