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Con l'espressione mobbing si allude ad una condotta del datore di lavoro sistematica nel tempo e finalizzata all'emarginazione del lavoratore, che assume le caratteristiche di una persecuzione: i caratteri identificativi del fenomeno del mobbing sono pacificamente rappresentati da una serie ripetuta e coerente di atti e comportamenti che trovano una ratio unificatrice nell'intento di isolare, emarginare e di espellere la vittima dall'ambiente di lavoro.
L'illecito si può realizzare con comportamenti materiali o provvedimenti, a prescindere dall'inadempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa regolante il rapporto. Per potersi parlare di mobbing occorre l’esistenza di alcune condizioni minime: un contesto dentro cui il lavoratore possa essere ritenuto vittima di colleghi o di superiori; la prova di una serie cospicua di fatti persecutori effettuati attraverso una condotta protratta nel tempo al solo scopo di procurare danni al lavoratore in ambito di lavoro; la conoscenza o conoscibilità delle stesse condotte da parte del datore di lavoro; la mancanza di misure idonee prese a salvaguardia del lavoratore.
Non può invece costituire "mobbing" il demansionamento subito dal lavoratore, e ciò perché il tratto specifico del mobbing è che deve consistere in una strategia, una serie concatenata e progressiva di comportamenti contrassegnati dalla sistematicità e dalla durata della condotta nel tempo, tutti effettivamente legati da un'unica intenzione: umiliare, emarginare, se non espellere il lavoratore.
E' per questo che non possono bastare singoli inadempimenti, circoscritti episodi di maleducazione o vessatori, pur in sé volontari ed offensivi, per integrare una fattispecie che richiede un disegno complessivo ed univoco: occorre anche un dolo specifico, consistente nell'osservanza di una condotta protratta nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione; altrimenti, in mancanza di un elemento soggettivo unificante, qualsiasi atto del rapporto potrebbe essere letto in chiave di mobbing ancorché esso costituisca espressione legittima del potere direttivo, del potere organizzativo, del potere disciplinare.
Il dipendente può quindi richiedere il risarcimento dei danni alla professionalità, morali, esistenziali e biologici eventualmente sofferti, derivanti da mobbing fornendo la prova delll'esistenza dei presupposti dell'art. 2043 c.c., vale a dire la sussistenza dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità tra i danni asseritamene riportati all'immagine ed alla salute nonché la condotta.
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