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Sono sempre di più i semafori che vanno a braccetto con i famigerati Photored. Abbiamo chiesto alla nostra consulente legale, Avv. Barbara Bigatti, un parere sulla reale attendibilità della documentazione prodotta da questi "paparazzi" indesiderati.
Una recente sentenza della corte di Cassazione n. 73388/2009 del 26 marzo 2009 ha ritenuto che in caso di accertata violazione dell’attraversamento di un incrocio con luce rossa del semaforo per poter effettuare una corretta contestazione è comunque necessaria la presenza di agenti sul posto che possano risolvere eventuali equivoci e operare le opportune distinzioni.
La sentenza in sintesi ha ritenuto di distinguere l’ipotesi di infrazione rilevata a mezzo di autovelox, per la quale non sempre è possibile la contestazione immediata, stante per l’appunto l’eccesso di velocità con cui procede il mezzo e l’eventuale pericolo nel fermarlo, da quella di attraversamento di incrocio con luce rossa, che al contrario lascerebbe presupporre una velocità non elevata e situazioni le quali potrebbero essere ricondotte nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative solo grazie alla presente di agenti in loco, quali ad esempio il caso di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente.
L’apparecchio di rilevamento, il c.d. Photored, si limita a fotografare la situazione senza verificare le circostanze del caso concreto. La mancanza di agenti in loco non consente quindi di verificare le concrete situazioni in cui l’apparecchio di rilevamento automatico opera consentendo possibili equivoci non risolvibili con certezza.
Pertanto nel caso di accertata violazione dell’attraversamento dell’incrocio con luce rossa è possibile intraprendere ricorso avanti al Giudice di Pace entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della multa fondandolo sull’illegittima assenza di agenti accertatori operanti sul posto e “responsabili” della contestazione.
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